Denuncia per stalking telefonico o sul lavoro: significato e definizione reato per il codice penale

Denuncia per stalking

Stalking è una parola tristemente famosa per i numerosi fatti di cronaca degli ultimi anni. Con il termine stalking (telefonico, sul lavoro, o altro) si intende una serie di atteggiamenti assunti da una persona nei confronti di un’altra, che consistono nel perseguitarla provocando paura e tensione.

Questo insieme di atteggiamenti persecutori solitamente si manifesta a seguito della fine di un rapporto d’amore, in cui una delle due parti solitamente non accetta lo stato di fatto. Tuttavia lo stalker non è soltanto l’ex fidanzato o fidanzata, o l’ex marito o moglie. Lo stalker può essere anche una persona, come ad esempio un collega di lavoro, che non ci sopporta o vuole vendicarsi di un torto subito. Lo stalking può manifestarsi in diversi modi e in Italia a partire dal 2009 è stato considerato a tutti gli effetti un reato e dunque perseguibile dalla legge.

Stalking sul lavoro e stalking telefonico: quando è passibile di denuncia?

Il termine stalking viene dall’inglese to stalk che significa “camminare in maniera furtiva”. Di fatto lo stalker in genere tende a pedinare di nascosto la sua vittima, cogliendola di sorpresa. Talvolta questi atteggiamenti si sono tradotti nei casi più gravi in omicidi, e solitamente rappresenta il comportamento immediatamente antecedente.

Oltre al classico pedinamento, atto a controllare gli spostamenti della vittima facendola sentire praticamente braccata e non libera di muoversi, lo stalking può manifestarsi in molti altri modi. Non esiste dunque una definizione univoca del termine, nel senso che può indicare vari tipi di comportamenti tendenzialmente ossessivi. Può infatti manifestarsi sotto forma di invio di biglietti, lettere e email.

Una forma abbastanza diffusa è poi il cosiddetto stalking telefonico che consiste nell’invio continuo di sms, messaggi su Whatsapp e telefonate in forma anonima e non. La legge infatti stabilisce che qualsiasi tipo molestia e di minaccia che determini una fastidiosa intrusione nella sfera individuale altrui può considerarsi penalmente rilevante (ex art. 612 bis c.p.).

Nel caso dello stalking telefonico non sempre è facile individuare il reato, soprattutto se i messaggi insistenti non contengono minacce esplicite. Talvolta, specialmente, in passato questi tipi di comportamento sono stati sottovalutati sfociando in atti gravi come violenze fisiche, e irreversibili come l’omicidio. Le telefonate per essere ritenute reato devono risultare reiterate, ripetute e insistenti e in grado di generare nella vittima soggezione psicologica.  I contatti telefonici devono essere inoltre indesiderati e intrusivi nei confronti della vittima, generando in essa uno stato di ansia continua.

Altra forma di stalking tristemente diffuso è quello sul lavoro da parte di colleghi o capi che possono essersi innamorati in maniera non ricambiata, oppure vogliono vendicarsi di un affronto subito. Talvolta può nascere da una semplice invidia che arriva al punto tale da degenerare.

Il reato di stalking telefonico e sul lavoro nel codice penale

Dal 2009, con decreto Maroni,  i comportamenti dello stalking costituiscono reato di atti persecutori (art. 612-bis). Questo articolo è entrato a tutti gli effetti nel codice penale e stabilisce, eccetto i casi gravi, la reclusione dai 6 mesi 4 anni per chi in maniera reiterata causa ansia e paura su “un prossimo congiunto” o su una “persona al medesimo legata da relazione affettiva”. La pena viene aumentata nei casi di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore. Inoltre lo stalking costituisce un’aggravante nei casi di omicidio e violenza sessuale.

Solitamente si ricorre alla querela, ma si può procedere d’ufficio nel caso la vittima sia una persona disabile o un minore, e quando lo stalker è stato ammonito in precedenza.

Per quanto riguarda lo stalking telefonico una sentenza della Corte d’Appello di Torino, confermata successivamente (18 aprile 2012, Cass. Sez. V penale, n. 14997), ha esplicitamente riconosciuto che tra le molestie che possono indurre al delitto vi siano proprio i “reiterati contatti telefonici”. Questi ultimi possono arrivare a violare la privacy e a limitare la libertà della vittima.  Nel caso di telefonate anonime si deve denunciare l’episodio alle Forze dell’Ordine per porre la propria linea telefonica sotto controllo per risalire al persecutore.

Una volta messo il telefono sotto controllo la vittima deve rispondere e tenere la chiamata aperta senza parlare per permettere la registrazione dei tabulati.

Un’altro problema non indifferente è lo stalking sul posto di lavoro che rientra nella medesima legislazione di tutti gli altri reati simili disciplinati appunto dalla legge 2009. Come in altri casi ciò che occorre fare è denunciare senza alcuna paura, anche se si teme di perdere il posto di lavoro.

Il fenomeno dello stalking non va assolutamente sottovalutato per le conseguenze fisiche e mentali che può avere sulla vittima. Questa la ragione per cui è preferibile denunciare il prima possibile molestie e minacce alle Forze dell’Ordine cercando di superare eventuali blocchi emotivi e pregiudizi sociali o familiari. La paura principale delle vittime è quella di subire ritorsioni da parte del proprio stalker, ed è il motivo principale per cui spesso non si denuncia.

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